Il 9 settembre 2019, l’Agenzia Chimica Europea (ECHA) ha pubblicato i requisiti informativi per il nuovo progetto di database sugli articoli che contengono sostanze SVHC di Candidate List.
Si tratta di un obbligo normativo derivante dalla modifica della Normativa Quadro sui Rifiuti (WFD - Waste Framework Directive) avvenuta con la pubblicazione della Dir. (UE) 2018/851. Tutti i fornitori di articoli che contengono una o più sostanze incluse nella Candidate List (SVHC-CL) dovranno fornire informazioni sull'uso sicuro notificando tali dati ad ECHA in un apposito database denominato SCIP (Substances of Concern In Products).
In pratica, si tratta di un’estensione dell’obbligo di comunicazione sancito dall’art. 33, par. 1 del Regolamento REACH (applicabile sin dall’entrata in vigore del Reg. REACH stesso). I fornitori di articoli non comunicheranno più le informazioni sull’uso sicuro dei propri articoli contenenti sostanze di Candidate List solo ai destinatari di tali articoli, ma dovranno contestualmente informare ECHA caricando tali dati nel database SCIP.
Le aziende che immetteranno articoli sul mercato europeo dovranno presentare tutte le notifiche a partire dal 5 gennaio 2021, data di entrata in vigore dell’obbligo.
L'obiettivo di questo database è promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche preoccupanti (SVHC) presenti negli articoli con alternative meno pericolose, favorendo così anche l'economia circolare.
Il database SCIP infatti fornirà ai recuperatori di rifiuti informazioni sulle sostanze preoccupanti presenti all’interno dei rifiuti in modo tale che, prima delle operazioni di trattamento, queste possano essere gestite per ottenere una produzione di materiali recuperati (e quindi di articoli) più sicuri, implementando così un'economia circolare vera e tutelata.
Inoltre, la maggiore trasparenza sulla presenza di sostanze pericolose aiuterà i consumatori a compiere scelte più consapevoli al momento dell'acquisto dei prodotti e fornirà informazioni su come utilizzare e smaltire al meglio tali articoli.
I fornitori di articoli, complessi o meno, dovranno fornire informazioni obbligatorie ed opzionali al fine di descrivere in maniera quanto più precisa l’oggetto in questione. Alcune delle informazioni obbligatorie che dovranno essere comunicate sono le seguenti:
- informazioni che consentono di identificare l'articolo;
- nome principale assegnato all'articolo in quanto tale o all’oggetto complesso;
- identificatore numerico o alfanumerico assegnato all'articolo;
- il nome, l'intervallo di concentrazione e l'ubicazione delle sostanze di Candidate List presenti nell'articolo, descrivendo la natura del materiale in cui si ritrovano;
- indicazione della produzione dell’articolo (se è europea o extra-UE);
- informazioni sull'uso sicuro dell'articolo
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