Il D.Lgs. 1 giugno 2020 n. 44 ha modificato il Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/08 riguardante gli agenti cancerogeni e mutageni.
In particolare le modifiche sono:
- l'inserimento di "lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione" nell'Elenco delle sostanze, miscele e processi (All. XLII del D.Lgs. 81/08), che espongono ad agenti cancerogeni.
- aggiunta e modifica di valori limite di esposizione professionale (Allegato XLIII del D.Lgs. 81/08), in particolare:
- nuovo valore limite per il cloruro di vinile monomero;
- nuovo valore limite per polveri di legno duro (frazione inalabile), fissato a 2 mg/m3 (fino al 17 Gennaio 2023, il valore limite è fissato in 3 mg/m3)
- inserimento del valore limite per i Composti del Cromo VI, fissato a 0,005 mg/m3 (fino al 17 Gennaio 2025 il valore limite è fissato in 0,010 mg/m3. Per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi, fino al 17 Gennaio 2025 il valore limite è fissato in 0,025 mg/m3).
- inserimento del valore limite per polvere di silice cristallina respirabile fissato a 0,1 mg/m3.
- inserimento del valore limite per l'1-3 butadiene, fissato a 2,2 mg/m3.
Altra modifica introdotta dal D.Lg. 44/2020 in tema di SORVEGLIANZA SANITARIA riguarda l'art . 242 comma 6 del D.Lgs. 81/08:
"Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo l'opportunità di sottoporti ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.