L’emergenza Coronavirus porta alla modifica delle norme sul deposito temporaneo dei rifiuti, come previsto dal Ddl di conversione del Dl 18/2020 approvato dal Senato il 09/04/20250 e trasmesso alla Camera.
Il nuovo articolo 113-bis inserito dal Ddl di conversione del Dl 18/2020 stabilisce che fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI (art. 183, comma 1, lettera b, punto 2, D.Lgs. 152/2006) E’ CONSENTITO FINO AL DOPPIO DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI PREVISTI mentre IL LIMITE TEMPORALE MASSIMO NON PUO’ AVERE DURATA SUPERIORE A 18 MESI. Si parla di RAGGRUPPAMENTO DI RIFIUTI E DEL DEPOSITO PREMILIMARE ALLA RACCOLTA ai fini del trasporto dei rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati prima della raccolta nel luogo ove gli stessi sono prodotti.
La disciplina vigente- i cui limiti quantitativi e temporali sono ora modificati- prevede che i rifiuti così raccolti possano e scelta del produttore, essere AVVIATI A RECUPERO O SMALTIMENTO OGNI 3 MESI indipendentemente dalle quantità, oppure quanto il quantitativo in deposito raggiunge 30 metri cubi (di cui massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi) o in ogni caso, se non si superano i limiti quantitativi almeno una volta l’anno.