L'Addetto alla Prevenzione Incendi è il lavoratore designato a compiere azioni e interventi in attesa dell'arrivo dei soccorsi, aiutando i presenti a raggiungere il luogo sicuro più prossimo.

L’addetto designato individua i rischi presenti nei luoghi di lavoro, effettua un controllo delle vie di esodo, mantiene in perfette condizioni di efficienza le attrezzature di protezione antincendio, controlla al termine delle normali attività aziendali l’interruzione dell’energia elettrica, effettua una verifica semestrale di estintori e idranti.

Il datore di lavoro sceglie l'addetto o gli addetti  in funzione della natura dell'azienda, delle dimensioni e delle operazioni che vi si svolgono.

L'Addetto è formato con corso di formazione specifico  con durata definita dalla tipologia di azienda:

Rischio basso: sono i luoghi di lavoro dove sono presenti sostanze poco infiammabili e le probabilità che si sviluppi un incendio sono scarse.

Rischio medio: sono i luoghi di lavoro compresi nel DM 16/82 e nelle tabelle annesse al DPR 689/1959 con esclusione delle attività a rischio alto e i cantieri temporanei e mobili dove sono presenti sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere eslusi quelli interamente all'aperto.

Rischio alto: sono le industrie e i depositi di cui agli artt. 4 e 6 DPR 175/88, fabbriche e depositi esplosivi, centrali termoelettriche, impianti di estrazione e di oli minerali e gas combustibili, depositi al chiuso di materali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq, attività commerciali ed espositive con superficie superiore a 10.000 mq, scali aeroportuali,infrastrutture ferroviarie e metropolitane, impianti e laboratori nucleari, ospedali, scuole con oltre 1000 dipendenti, cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione e manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili di lunghezza superiore a 50 m, cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

E' previsto un aggiornamento con cadenza triennale.